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Numerose norme del codice civile sono dedicate al fenomeno della violenza, accomunate dal profilo del suo atteggiarsi come un fatto contrario alla volontà del soggetto verso il quale essa si indirizza: basti pensare al matrimonio, al riconoscimento del figlio naturale, all'accettazione dell'eredità, alla rinunzia dell'eredità, alle disposizioni testamentarie, alla divisione ereditaria, al possesso, alla annullabilità del contratto, ed alla confessione. Appare, così, indubbia la portata generale della sanzione alla violenza nei riguardi di tutti i negozi giuridici e, più in generale, nei riguardi di qualsiasi fatto in cui assuma rilievo l'imputabilità ad un soggetto. Al di là di questa nota comune è difficile ricondurre ad un quadro unitario le varie ipotesi di rilevanza della violenza, soprattutto sotto il profilo dei rimedi.